mercoledì 24 ottobre 2007

Convenzione internazionale sui Diritti del fanciullo

Art. 3

1 - In tutte le decisioni relative ai fanciulli. di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

Nessun commento: